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Il Piano di zona è l'occasione offerta alle comunità locali per leggere, valutare, programmare e guidare il proprio sviluppo e va visto e realizzato come piano regolatore del funzionamento dei servizi alle persone. In particolare, il Piano di zona è lo strumento promosso dai diversi soggetti istituzionali e comunitari per:
analizzare i bisogni e i problemi della popolazione sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
riconoscere e mobilitare le risorse professionali, personali, strutturali, economiche pubbliche, private
( profit e non profit ) e del Volontariato;
definire obiettivi e priorità, nel triennio di durata del piano attorno a cui finalizzare le risorse;
individuare le unità d'offerta e le forme organizzative congrue, nel rispetto dei vincoli normativi e delle specificità e caratteristiche proprie delle singole comunità locali;
stabilire forme e modalità gestionali atte a garantire approcci integrati e interventi connotati in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
prevedere sistemi, modalità, responsabilità e tempi per la verifica e la valutazione dei programmi e dei servizi.
La legge n. 448 del 23/12/1998 art 1 (commi da 45 a 50) prevede che i Comuni possano cedere in proprietà le aree ricadenti nei piani di zona 167/62, gia concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art 35 legge 865/71.
La legge 167/62 ha disciplinato la formazione dei Piani di Zona , destinati alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, e relativi servizi complementari, su queste aree già di proprietà dei comuni od espropriate allo scopo. Gli immobili in questione vengono assegnati in “diritto di superficie” attraverso una Convenzione stipulata tra l’operatore che costruisce e l’Amministrazione, la cui durata può variare da 40 a 60 a 99 anni. |